venerdì 3 ottobre 2008

La carta fondamentale

STATUTO

del Comitato di via Palazzuolo e strade limitrofe

Costituzione, sede, durata, oggetto sociale

1) Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata “Comitato di via Palazzuolo e strade limitrofe”, con sede in via dei Canacci, 13 che ha durata a tempo indeterminato.

2) L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

In particolare, l'associazione si pone come finalità istituzionali di combattere il degrado in atto in queste storiche strade di Firenze e di promuovere attività di socializzazione tra i residenti e valorizzazione urbana e artistica della zona;

l’associazione cercherà di perseguire queste finalità svolgendo le seguenti attività: a) indurre le autorità responsabili – ciascuna nel suo ambito – a garantire il rispetto delle leggi e delle norme amministrative nel campo della pulizia e decoro urbano e della tutela dell’igiene e salute pubblica, del traffico, del commercio – in particolare gli internet point e la vendita di alcolici -, del controllo dell’inquinamento, dell’abusivismo edilizio e della microcriminalità; b) dare agli abitanti e agli operatori economici presenti nel territorio e ai turisti che vi dimorino anche per poco tempo, la possibilità di incontrarsi e partecipare alla soluzione dei problemi della zona, alimentando anche la consapevolezza della nobile storia di queste strade e promuovendo iniziative per la loro valorizzazione.

Associati

3) Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi.

Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

4) Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente.

Contro l’eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all’Assemblea.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell’associazione o in caso di mancato pagamento della quota sociale.

Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in Assemblea.

5) L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

6) L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati.

In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Organi dell’Associazione

7) Gli Organi dell'associazione sono:

  • l'Assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • Il Segretario

8) L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.

In particolare, l'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla nomina del Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Un associato non può avere più di 2 deleghe.

L'Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

9) L'Assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente Statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10) Il Consiglio Direttivo si compone di 15 delegati, eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti una seconda volta.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

La carica di consigliere è gratuita.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

11) Al Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci, resta in carica 3 anni ed è rieleggibile; a lui spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente eletto all’interno del Consiglio Direttivo.

13) Il Segretario resta in carica 3 anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell’Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

Bilancio Consuntivo e Preventivo

14) Il Consiglio Direttivo predispone la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione.

Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato a maggioranza dall’Assemblea entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Il bilancio preventivo è approvato a maggioranza dall’Assemblea entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che li approvano, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Patrimonio dell’Associazione

15) Il patrimonio dell'associazione, utilizzabile unicamente per l’esercizio delle sue attività statutarie, è costituito da:

a) quote e contributi degli associati e da erogazioni liberali degli associati e di terzi;

b) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;

c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

e) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati e a terzi, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Responsabilità patrimoniale

16) L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni stipulate.

L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.

Scioglimento dell’Associazione

17) In caso di scioglimento dell'associazione, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni finali

18) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Nessun commento: