Art. 3 Sicurezza urbana e pubblica incolumità
3. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico denominate call center e phone center o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio chiudendo le porte di accesso per limitare i contatti fra dentro e fuori, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso personale appositamente adibito.Art.15 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere; sono vietati i seguenti comportamenti:
(...)Art.23 Pubblica quiete e tranquillità delle persone
b) soddisfare le naturali esigenze fisiologiche, fuori dei luoghi a ciò destinati;
(...)
f) sedere o sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulla soglia degli edifici, tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico;
2 E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 24,00 alle ore 07,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.Art.24 Rumori e schiamazzi per le strade e nei locali
1 I gestori dei locali di cui al precedente articolo 3 comma 3 sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori.Art.25 Uso di strumenti musicali e amplificatori
2 Così come previsto dall'articolo 3 comma 4, l'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 1 del presente articolo, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali o di intere zone e in caso di reiterazione di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art 43 [chiusura del locale].
1 Fatte salve le norme statali e regionali in materia di inquinamento acustico, sul suolo pubblico, nei locali pubblici e privati è fatto divieto di fare uso di strumenti musicali, amplificatori, strumenti elettronici e qualsiasi altro mezzo per la diffusione di suoni in modo tale da recare disturbo alla pubblica quiete e al riposo delle persone, secondo il normale apprezzamento.
2 L'uso di amplificatori deve comunque cessare alle ore 23,00 salvo specifiche autorizzazioni.
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