martedì 10 giugno 2008

Una proposta di Regolamento di polizia municipale

L'Assessore Cioni ha annunciato la presentazione alla Giunta del Comune di Firenze di un nuovo Regolamento di polizia municipale che sarà discusso nei prossimi mesi. Ecco alcuni estratti.

Art. 3 Sicurezza urbana e pubblica incolumità
3. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico denominate call center e phone center o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio chiudendo le porte di accesso per limitare i contatti fra dentro e fuori, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso personale appositamente adibito.
Art.15 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere; sono vietati i seguenti comportamenti:
(...)
b) soddisfare le naturali esigenze fisiologiche, fuori dei luoghi a ciò destinati;
(...)
f) sedere o sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulla soglia degli edifici, tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico;
Art.23 Pubblica quiete e tranquillità delle persone
2 E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 24,00 alle ore 07,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.
Art.24 Rumori e schiamazzi per le strade e nei locali
1 I gestori dei locali di cui al precedente articolo 3 comma 3 sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori.
2 Così come previsto dall'articolo 3 comma 4, l'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 1 del presente articolo, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali o di intere zone e in caso di reiterazione di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art 43 [chiusura del locale].
Art.25 Uso di strumenti musicali e amplificatori
1 Fatte salve le norme statali e regionali in materia di inquinamento acustico, sul suolo pubblico, nei locali pubblici e privati è fatto divieto di fare uso di strumenti musicali, amplificatori, strumenti elettronici e qualsiasi altro mezzo per la diffusione di suoni in modo tale da recare disturbo alla pubblica quiete e al riposo delle persone, secondo il normale apprezzamento.
2 L'uso di amplificatori deve comunque cessare alle ore 23,00 salvo specifiche autorizzazioni.

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