“4. La somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.”
Interessante anche il seguente articolo:
“Art. 42 bis Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Il comune, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei
consumatori, maggiormente rappresentative, nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli di cui all’articolo 44, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
a) evoluzione del servizio da rendere al consumatore, con particolare attenzione all’adeguatezza della rete rispetto ad andamenti demografi ci, dinamiche dei consumi
e flussi turistici;
b) vocazione delle diverse aree territoriali;
c) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, recupero di aree o edifi ci di particolare interesse attraverso la presenza di qualifi cate attività di somministrazione;
(...)
Ne faremo tesoro nei prossimi incontri con le autorità competenti.
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